SALVATORE BALDINU
PROVE DI DIRITTO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DI BRESCIA
RICORSO
del prof.
Salvatore Baldinu
CONTRO
Il
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,
in
persona del ministro in carica pro tempore, nonché
L’ISTITUTO
COMPRENSIVO DI FARA D’ADDA
in
persona del direttore pro tempore, con
L’AVVOCATURA
DELLO STATO,
in
persona del dott. proc. Biglione Di Viarigi
*
* *
1.
Da
quello che, essendo documento di un organo collegiale, deve ritenersi il più
importante atto allegato, il verbale del Consiglio di classe del 29.10.1996 [allegato
B], risulta senza margini di dubbio che il
preside Giuseppe Piantoni si dichiara vittima di “un’offesa
personale” da parte del prof. Baldinu: perciò, il provvedimento
adottato dallo stesso capo d’istituto contro lo stesso professore viola un
precetto posto a fondamento dell’art. 51, comma 3 del Codice di Procedura
Civile, colonna portante di tutto l’ordinamento giuridico del nostro Stato,
come di ogni società civile.
Tale
precetto si fonda su un principio giuridico indiscutibile:
“Il
giudice è sempre terzo in una controversia”,
e ciò deve valere indistintamente e in ogni situazione ovvero in ogni stato
e grado del procedimento; e, se la sua applicazione è pacifica per lo stato
penale del procedimento, sarebbe oltre modo stravagante che per lo stato
amministrativo, in materia di contenzioso, l’autorità giudicante e la parte
lesa coincidessero con la stessa persona. Tutti possono vedere che il gravissimo
vizio del “difetto di imparzialità” è un dato di fatto deducibile
dal verbale del Consiglio di classe del 29.10.96, poiché da esso emerge che il
preside Piantoni si presenta sotto le vesti della parte lesa, mentre dal decreto
di licenziamento, cui lo stesso verbale è collegato tramite l’atto
concernente l’esposto al provveditore, risulta che lo stesso capo d’istituto
si presenta anche sotto le vesti dell’autorità giudicante.
2.
Dall’atto
di avvio del procedimento [allegato
C], firmato dal provveditore Antonio
Campese non risulta che nella persona del preside Piantoni sia determinata
l’unità organizzativa competente dell’adozione del provvedimento finale;
in più, dal medesimo atto non risulta nessuna indicazione che comunichi al
prof. Baldinu il nominativo della stessa unità organizzativa, com’è suo
ineliminabile diritto (grave violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241).
3.
Dall’atto
concernente la relazione dell’ispettore Pasquale Del Giudice [allegato
D]
non risulta alcuna indicazione né di “licenziamento” né di “scarso
rendimento”, ma precisamente di “allontanamento” e di “situazione non
sanabile”, espressioni che fanno dedurre con certezza soltanto una “grave
inimicizia” (vedi art. 51, comma 3, c.p.c.) tra il preside e il professore. In
più, lo stesso atto risulta indirizzato soltanto per competenza ad un unico
destinatario: il provveditore Campese; tuttavia, su di esso il preside Piantoni
fonda con ben tre richiami il suo “decreto di licenziamento”; e perciò, non
risultando agli atti alcun regolare passaggio di consegne, lo stesso capo
d’istituto viola un precetto posto a fondamento dell’art. 25, comma 1, della
Costituzione che afferma: “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge”. Anche qui sarebbe davvero singolare che nello
stato amministrativo del procedimento, in materia di contenzioso, tale
fondamentale disposizione non valesse.
4.
Dall’atto
di depennamento [allegato
E], firmato dal
provveditore Campese e peraltro mai comunicato tramite lettera, come
espressamente stabilisce la legge, si deduce che esso è diretta conseguenza
dell’atto di licenziamento decretato dal preside, che ne costituisce anzi
l’unico fondamento: deve, pertanto, anche quest’atto ritenersi nullo. In
più, si potrebbe rilevare, per lo stesso atto, l’irregolarità della mancata
determinazione dell’unità organizzativa competente dell’adozione del
provvedimento finale.
5.
L’atto
dell’“avvertimento scritto” [allegato
F],
firmato dal preside Piantoni in data 04.11.96, è posteriore al verbale del
Consiglio di classe del 29.10.96, dal quale si deduce la “grave inimicizia”,
causata dalla “offesa personale”: anche questo provvedimento, perciò, deve
dichiararsi nullo per violazione del medesimo precetto posto a fondamento
del già citato art. 51, comma 3, cioè per difetto di imparzialità.
Il
prof. Salvatore Baldinu, ricordando di essere stato già una volta rimesso in
termini dal Presidente della Repubblica [allegato
G], che ha addebitato
alla pubblica Amministrazione la responsabilità dello sviamento,
chiede
ammissione di prova e citazione per contraddittorio dei testi e delle parti che
si riconoscano competenti sui capitoli deducibili dai seguenti quesiti:
1.
Come mai il preside Piantoni, che dal verbale del Consiglio di classe del
29.10.1996 risulta vittima di un’”offesa personale” da parte del prof.
Baldinu, fino a decidere di abbandonare la seduta, procede sei giorni dopo, in
data 04.11.96, ad irrogargli un “avvertimento scritto”, quando è evidente
che verso lo stesso professore non può più svolgere le funzioni di autorità
imparziale, essendo in atto una “grave inimicizia” tra la persona che
giudica e quella soggetta al giudizio? (violazione di un precetto posto a
fondamento dell’art. 51, comma 3 del Codice di Procedura Civile)
2.
Come mai il provveditore pro tempore Campese non concede la “visita
medico fiscale collegiale”, richiesta dal preside, in data 06.11, perché si
“accerti l’idoneità psicofisica del prof. Baldinu”?
3.
Come mai il giorno dopo, in data 07.11, il provveditore Campese firma
l‘atto che avvia un procedimento disciplinare nei confronti del prof. Baldinu,
ma l’atto conclusivo, un decreto di licenziamento, risulta firmato dal preside
Piantoni, che non risulta determinato come unità organizzativa responsabile del
provvedimento finale? (violazione di un precetto posto a fondamento
dell’art. 25, comma 1 della Costituzione; e reiterata violazione di quello
relativo all’art. 51, comma 3 del CPC)
4.
Come mai il provveditore Campese non determina e non comunica al prof.
Baldinu l’unità organizzativa competente dell’adozione del provvedimento
finale? (grave violazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241)
5.
Come mai il preside Piantoni fonda il suo decreto sulla relazione
dell’ispettore Del Giudice, la quale non risulta destinata né per competenza
né per conoscenza allo stesso capo d’istituto?
6.
Come mai il preside Piantoni, nel decreto, emanato sempre in data 07.11,
deduce un’”assoluta incapacità didattica del prof. Baldinu” dalla citata
relazione dell’ispettore Del Giudice, mentre questo deduce di rimando una
“confusione” e una “situazione non sanabile” soltanto dagli “atti
esibiti dal preside”, fondando a sua volta la propria relazione su quella che
il preside ha inviato al Provveditore?
7.
Come mai lo “scarso rendimento” compare all’improvviso, quale fosse
una logica ed ineluttabile conseguenza della “confusione” riferita
dall’ispettore, e non viene verificato in base al Piano Didattico Annuale, cioè
al documento di programmazione che ogni docente è tenuto a presentare entro un
dato termine?
8.
Come mai la Commissione Ricorsi del Provveditorato e il provveditore pro
tempore Luigi De Rosa, “data la complessità e la delicatezza del caso” [allegato
H]
e nonostante la gravità del provvedimento, non considerano che sia
proprio il caso di convocare il prof. Baldinu in persona e, respingendo il
ricorso, appongono degli “omissis” ai documenti trasmessi al Ministero? (violazione
del diritto alla difesa sancito dall’art. 24, comma 2 della Costituzione)
9.
Come mai il ministro della Pubblica Istruzione pro tempore, Luigi
Berlinguer, respingendo a sua volta il ricorso, ha bisogno di fare riferimento
ad una “assenza di programmazione” da parte del prof. Baldinu?
10.
Come mai il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e in
particolare il suo presidente Lo Papa non informano il ministro che il Piano
Didattico Annuale, ovvero la programmazione educativa e didattica, in tutte le
scuole d’Italia, può essere presentato ben oltre il 7 novembre (data del
licenziamento del prof. Baldinu), di norma entro lo stesso mese?
11.
Come mai fra gli atti prodotti dal preside non compare la circolare che
stabilisce il termine entro cui presentare la programmazione?
12.
Come mai l’atto di licenziamento, oltre a non indicare in modo corretto
la data della legge cui riferirsi, non comunica l’Organo giurisdizionale o
l’Autorità cui presentare l’eventuale ricorso?
13.
Come mai nell’esposto [allegato
I],
presentato al provveditore
dal preside Piantoni, non risulta che il prof. Baldinu abbia accusato di
corruzione oltre alle presidi Ariella Borghi e Maria Mazza anche il preside
Valerio Alinovi, sul quale al momento dei fatti pendeva un procedimento presso
la Procura della Repubblica, in seguito a una denuncia presentata dallo stesso
professore, appena un anno prima, il 12.09.1995? (Il preside Alinovi, in qualità
di presidente d’esame presso la SMS “Grossi” di Treviglio, rimproverò di
“disguidi” il prof. Baldinu di fronte alla sua classe, il giorno dopo essere
stato informato da lui di pressioni messe in atto dalla coordinatrice del corso
per stranieri, Rita Carminati (residente a Osio Sotto), perché lo
stesso professore gonfiasse nella relazione finale il numero dei partecipanti,
onde non si rischiasse la soppressione dello stesso corso nell’anno seguente:
cosa che avrebbe causato trasferimenti disagevoli per alcuni docenti)
[allegato
L].
14.
Come mai i cinque documenti allegati all’esposto presentano o una
strana datazione e/o delle coincidenze inquietanti?
1.
La “contestazione di addebiti” avviene dopo appena tre giorni di
servizio e si articola in ben tre capi d’accusa;
2.
L’“avvertimento scritto” è irrogato dopo sei giorni dalla scadenza
delle formali giustificazioni;
3.
La lettera al preside Piantoni della prof,ssa Giuditta Tinaglia (residente
a Osio Sotto), è datata anch’essa a distanza di sei giorni dai fatti
riferiti contro il prof. Baldinu;
4.
La lettera dei genitori è datata cinque giorni dopo che il preside
Piantoni si accorge per caso delle “anomalie didattico-metodologiche”;
5.
Il verbale del Consiglio di classe, relegato chissà perché in fondo
alla lista, è scritto dal prof. Roberto Cacciaguerra anch’egli residente
a Osio Sotto.
15.
Come mai il preside Piantoni, che, secondo gli atti, in data 29.10.96
riceve “un’offesa personale della propria dignità” e in data 04.11.96 è
accusato di corruzione dal prof. Baldinu, non ritiene opportuno sporgere
denuncia per offesa e calunnia?
16.
Come mai una decina circa di denunce, presentate dal prof. Baldinu a
partire dal 1997 contro il preside Piantoni e i suoi collaboratori, sono tutte
archiviate nel volgere di un anno, mentre quella contro il preside Alinovi
matura l’estinzione del reato con caduta in prescrizione (2001) per
superamento dei termini di discussione della causa? [allegato
M]
17.
Come mai un ricorso contro un licenziamento, disposto dopo appena
quattordici giorni di lavoro effettivo e le cui motivazioni secondo l’atto
di decreto non lascerebbero “margini di dubbio”, si trascina per ben sei
anni?
18.
Come mai i provveditori, Campese prima e De Rosa poi, la presidentessa
Sposato della Commissione Ricorsi, il presidente Lo Papa del Consiglio Nazionale
della P.I. e il ministro Berlinguer, studiando gli atti, non danno importanza al
difetto di imparzialità così chiaramente deducibile dal principale
documento, cioè dal verbale del Consiglio di classe del 29.10.96, che il
preside Piantoni approva con la propria firma e che contiene una frase di
singolare gravità: ”Il preside ritiene inaccettabile il comportamento del
prof. Baldinu che implica un’offesa personale della propria autorità e
dignità e abbandona il Consiglio di classe”?
19.
Come mai le stesse autorità, se colgono la grave inimicizia personale
del preside verso il prof. Baldinu, non dichiarano d’ufficio la
nullità del decreto di licenziamento, firmato dallo stesso capo
d’istituto, e del conseguente depennamento da tutte le graduatorie
scolastiche, così come la nullità di ogni altro atto prodotto dallo stesso
preside a danno del professore, partendo dalla data del 29.10.96, e cioè
anche la nullità dell’ “avvertimento scritto” del
04.11.96? (violazione di un precetto fondante l’art. 158 del CPC)
20.
Come mai, in considerazione dei molteplici danni economici e morali che
il prof. Baldinu conseguentemente subisce, egli, dal punto di vista fisico,
perde, nel frattempo, solo un occhio [allegato
N], mentre tutte le autorità
alle quali presenta ricorso, pur immuni dagli stessi danni economici e morali,
sembrano colpite fisicamente da totale cecità?
21.
Come mai, infatti, le autorità suddette non vedono che nella
relazione (esposto del 06.11.96) del preside Piantoni è del tutto
assente il rilievo proprio dell’offesa personale lamentata nel verbale del
Consiglio di classe?
22.
Come mai i provveditori Campese e De Rosa, la presidentessa Sposato, il
presidente Lo Papa e il ministro Berlinguer non vedono che tra il punto
“c” e il punto “d“ della relazione del
preside Piantoni c’è una menzogna grossa come una casa, che da sola
basta a smascherare le impronte di un pericoloso criminale
politico-amministrativo, perfettamente in grado per la posizione che occupa di
mettere in piedi una fedele banda di complici per la più classica delle farse?
23.
Come mai non vedono che il preside Piantoni, sentita la frase
“oscuramente minacciosa”, “la scuola salta”, non adotta immediatamente i
più opportuni provvedimenti in conformità della massima a cui da sempre dice
di attenersi, e cioè “maxima debetur puero reverentia”, ma procede, come se
niente fosse, a irrogare “comunque” e in “giornata” la sanzione
annunciata, infischiandosene di chiarire la minaccia e così di mettere
massimamente al riparo da eventuali rischi la scolaresca?
24.
Come mai non vedono che il preside Piantoni, secondo quanto emerge
dal suo esposto (relazione) al provveditore, in data 04 novembre sente e fa
registrare frasi il cui senso gli appare oscuro, ma che trascura di approfondire,
tipo “Preside qui la cosa per lei si fa grave”, “la scuola salta” e
“la contestazione addebiti è ispirata dalla corruzione”, e tutto questo
senza che lo stesso capo d’istituto riferisca di aver avviato il minimo e
naturale tentativo di tranquillizzare un docente che sembra aver perso il lume
della ragione, ma al contrario riferendo che egli stesso “tenta di troncare il
discorso”, perché lo giudica “fumoso”; mentre, in data 06 novembre, il
preside Piantoni, permettendo inspiegabilmente al professore di stare ancora a
contatto con gli alunni, e poiché “gli è stato riferito” che il docente ha
fatto scrivere “preghiere riparatrici”, il cui senso, invece, appare chiaro,
preciso e opposto a “gesti inconsulti”, solo a questo punto e con
quest’ultima motivazione fa intervenire i carabinieri di Fara d’Adda?
25.
Come mai non vedono che la relazione dell’ispettore Del Giudice
si chiude con la proposizione “adducendo un cattivo stato di salute” in
netto contrasto con la richiesta del preside Piantoni di una “visita fiscale
medico-collegiale che accerti l’idoneità psicofisica del docente”?
26.
Come mai, in definitiva, le cinque autorità citate non vedono
nelle relazioni del preside Piantoni e dell’ispettore Del Giudice che il prof.
Baldinu, in modo civile, esercita il fondamentale diritto naturale di resistenza
all’oppressione, affermato nell’art. 2, comma 2 della Dichiarazione
dei diritti dell’uomo e del cittadino, e che, in una simile emergenza,
qualche “anomalia didattico-metodologica”, conseguente alle anomalie
normative sopra elencate, c’è sempre da aspettarsela?
27.
Come mai l’ispettore non vede come si sta riducendo l’occhio sinistro
del prof. Baldinu?
28.
Come mai l’ispettore Del Giudice non guarda negli occhi il prof.
Baldinu?
29.
Come mai l’ispettore Del Giudice non riporta la menzogna della prof.ssa
di Ed. Artistica Giuditta Tinaglia?
30.
Come mai l’ispezione si svolge in presidenza e alla presenza di
Gaetano, fratello del professore, e dei carabinieri, mentre il preside Piantoni
siede in cattedra, in posizione di giudice?
31.
Come mai, mentre il prof. Baldinu tenta di reagire esibendo a propria
difesa un atto che attesta la malafede del preside Piantoni, costui chiude
definitivamente il colloquio ispettivo urlando contro il professore
“internatelo!”?
32.
Come mai il maresciallo Carrozza allontana il prof. Baldinu dalla
presidenza?
*
* *
Si
allegano i seguenti atti e documenti:
B.
Verbale del Consiglio di classe del 29 ottobre 1996
C:
Atto di avvio del procedimento disciplinare
D:
Relazione dell’ispettore Pasquale Del Giudice
G:
Rimessione in termini (decreto del Presidente
Repubblica)
H:
Risposta della Commissione Ricorsi all’avv. Mario Urigo
I
: Esposto del
preside Piantoni al provveditore
L:
Denuncia del prof. Baldinu contro il preside Valerio Alinovi
M:
Atto di avviso di archiviazione della denuncia (allegato L)
N:
Cartella clinica (Divisione oculistica H. “San Raffaele”-MI)
Brescia,
03 marzo 2003
Prof. Salvatore Baldinu
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