SALVATORE BALDINU

PROVE DI DIRITTO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DI BRESCIA

 

RICORSO

del prof. Salvatore Baldinu

 

CONTRO

Il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,

in persona del ministro in carica pro tempore, nonché

L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI FARA D’ADDA

in persona del direttore pro tempore, con

L’AVVOCATURA DELLO STATO,

in persona del dott. proc. Biglione Di Viarigi

 

* * *

Il prof. Salvatore Baldinu, essendo stato licenziato [allegato A] in data 07.11.1996, costretto a presentare la presente istanza senza l’assistenza di un legale, per motivi che al momento preferisce non esplicitare (ma che possono benissimo intravedersi nel proseguo della presente istanza) e dato che il Giudice del Lavoro di Bergamo, adito secondo le indicazioni del Ministero della Pubblica Istruzione, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con le motivazioni del 04 gennaio 2003,

 

CHIEDE

 

a codesta Corte di dichiarare d’ufficio l’illegittimità del procedimento che ha portato al suo licenziamento e, di conseguenza, la nullità da rilevarsi anch’essa d’ufficio del relativo provvedimento finale, cioè dell’atto concernente il “decreto” dello stesso licenziamento, e la nullità degli atti a esso annessi e connessi, in applicazione di un precetto posto a fondamento dell’art. 158 del Codice di Procedura Civile, per i seguenti motivi:

 

1.     Da quello che, essendo documento di un organo collegiale, deve ritenersi il più importante atto allegato, il verbale del Consiglio di classe del 29.10.1996 [allegato B], risulta senza margini di dubbio che il preside Giuseppe Piantoni si dichiara vittima di “un’offesa personale” da parte del prof. Baldinu: perciò, il provvedimento adottato dallo stesso capo d’istituto contro lo stesso professore viola un precetto posto a fondamento dell’art. 51, comma 3 del Codice di Procedura Civile, colonna portante di tutto l’ordinamento giuridico del nostro Stato, come di ogni società civile.

Tale precetto si fonda su un principio giuridico indiscutibile:

“Il giudice è sempre terzo in una controversia”, e ciò deve valere indistintamente e in ogni situazione ovvero in ogni stato e grado del procedimento; e, se la sua applicazione è pacifica per lo stato penale del procedimento, sarebbe oltre modo stravagante che per lo stato amministrativo, in materia di contenzioso, l’autorità giudicante e la parte lesa coincidessero con la stessa persona. Tutti possono vedere che il gravissimo vizio del “difetto di imparzialità” è un dato di fatto deducibile dal verbale del Consiglio di classe del 29.10.96, poiché da esso emerge che il preside Piantoni si presenta sotto le vesti della parte lesa, mentre dal decreto di licenziamento, cui lo stesso verbale è collegato tramite l’atto concernente l’esposto al provveditore, risulta che lo stesso capo d’istituto si presenta anche sotto le vesti dell’autorità giudicante.

 

2.     Dall’atto di avvio del procedimento [allegato C], firmato dal provveditore Antonio Campese non risulta che nella persona del preside Piantoni sia determinata l’unità organizzativa competente dell’adozione del provvedimento finale; in più, dal medesimo atto non risulta nessuna indicazione che comunichi al prof. Baldinu il nominativo della stessa unità organizzativa, com’è suo ineliminabile diritto (grave violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241).

 

3.     Dall’atto concernente la relazione dell’ispettore Pasquale Del Giudice [allegato D] non risulta alcuna indicazione né di “licenziamento” né di “scarso rendimento”, ma precisamente di “allontanamento” e di “situazione non sanabile”, espressioni che fanno dedurre con certezza soltanto una “grave inimicizia” (vedi art. 51, comma 3, c.p.c.) tra il preside e il professore. In più, lo stesso atto risulta indirizzato soltanto per competenza ad un unico destinatario: il provveditore Campese; tuttavia, su di esso il preside Piantoni fonda con ben tre richiami il suo “decreto di licenziamento”; e perciò, non risultando agli atti alcun regolare passaggio di consegne, lo stesso capo d’istituto viola un precetto posto a fondamento dell’art. 25, comma 1, della Costituzione che afferma: “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”. Anche qui sarebbe davvero singolare che nello stato amministrativo del procedimento, in materia di contenzioso, tale fondamentale disposizione non valesse.

 

4.     Dall’atto di depennamento [allegato E], firmato dal provveditore Campese e peraltro mai comunicato tramite lettera, come espressamente stabilisce la legge, si deduce che esso è diretta conseguenza dell’atto di licenziamento decretato dal preside, che ne costituisce anzi l’unico fondamento: deve, pertanto, anche quest’atto ritenersi nullo. In più, si potrebbe rilevare, per lo stesso atto, l’irregolarità della mancata determinazione dell’unità organizzativa competente dell’adozione del provvedimento finale.

 

5.     L’atto dell’“avvertimento scritto” [allegato F], firmato dal preside Piantoni in data 04.11.96, è posteriore al verbale del Consiglio di classe del 29.10.96, dal quale si deduce la “grave inimicizia”, causata dalla “offesa personale”: anche questo provvedimento, perciò, deve dichiararsi nullo per violazione del medesimo precetto posto a fondamento del già citato art. 51, comma 3, cioè per difetto di imparzialità.

* * *

Il prof. Salvatore Baldinu, ricordando di essere stato già una volta rimesso in termini dal Presidente della Repubblica [allegato G], che ha addebitato alla pubblica Amministrazione la responsabilità dello sviamento,

 

IN VIA ISTRUTTORIA,

 

chiede ammissione di prova e citazione per contraddittorio dei testi e delle parti che si riconoscano competenti sui capitoli deducibili dai seguenti quesiti:

 

1.     Come mai il preside Piantoni, che dal verbale del Consiglio di classe del 29.10.1996 risulta vittima di un’”offesa personale” da parte del prof. Baldinu, fino a decidere di abbandonare la seduta, procede sei giorni dopo, in data 04.11.96, ad irrogargli un “avvertimento scritto”, quando è evidente che verso lo stesso professore non può più svolgere le funzioni di autorità imparziale, essendo in atto una “grave inimicizia” tra la persona che giudica e quella soggetta al giudizio? (violazione di un precetto posto a fondamento dell’art. 51, comma 3 del Codice di Procedura Civile)

 

2.     Come mai il provveditore pro tempore Campese non concede la “visita medico fiscale collegiale”, richiesta dal preside, in data 06.11, perché si “accerti l’idoneità psicofisica del prof. Baldinu”?

 

3.     Come mai il giorno dopo, in data 07.11, il provveditore Campese firma l‘atto che avvia un procedimento disciplinare nei confronti del prof. Baldinu, ma l’atto conclusivo, un decreto di licenziamento, risulta firmato dal preside Piantoni, che non risulta determinato come unità organizzativa responsabile del provvedimento finale? (violazione di un precetto posto a fondamento dell’art. 25, comma 1 della Costituzione; e reiterata violazione di quello relativo all’art. 51, comma 3 del CPC)

4.     Come mai il provveditore Campese non determina e non comunica al prof. Baldinu l’unità organizzativa competente dell’adozione del provvedimento finale? (grave violazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241)

 

5.     Come mai il preside Piantoni fonda il suo decreto sulla relazione dell’ispettore Del Giudice, la quale non risulta destinata né per competenza né per conoscenza allo stesso capo d’istituto?

 

6.     Come mai il preside Piantoni, nel decreto, emanato sempre in data 07.11, deduce un’”assoluta incapacità didattica del prof. Baldinu” dalla citata relazione dell’ispettore Del Giudice, mentre questo deduce di rimando una “confusione” e una “situazione non sanabile” soltanto dagli “atti esibiti dal preside”, fondando a sua volta la propria relazione su quella che il preside ha inviato al Provveditore?

 

7.     Come mai lo “scarso rendimento” compare all’improvviso, quale fosse una logica ed ineluttabile conseguenza della “confusione” riferita dall’ispettore, e non viene verificato in base al Piano Didattico Annuale, cioè al documento di programmazione che ogni docente è tenuto a presentare entro un dato termine?

 

8.     Come mai la Commissione Ricorsi del Provveditorato e il provveditore pro tempore Luigi De Rosa, “data la complessità e la delicatezza del caso” [allegato H] e nonostante la gravità del provvedimento, non considerano che sia proprio il caso di convocare il prof. Baldinu in persona e, respingendo il ricorso, appongono degli “omissis” ai documenti trasmessi al Ministero? (violazione del diritto alla difesa sancito dall’art. 24, comma 2 della Costituzione)

 

9.     Come mai il ministro della Pubblica Istruzione pro tempore, Luigi Berlinguer, respingendo a sua volta il ricorso, ha bisogno di fare riferimento ad una “assenza di programmazione” da parte del prof. Baldinu?

 

10. Come mai il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e in particolare il suo presidente Lo Papa non informano il ministro che il Piano Didattico Annuale, ovvero la programmazione educativa e didattica, in tutte le scuole d’Italia, può essere presentato ben oltre il 7 novembre (data del licenziamento del prof. Baldinu), di norma entro lo stesso mese?

 

11. Come mai fra gli atti prodotti dal preside non compare la circolare che stabilisce il termine entro cui presentare la programmazione?

 

12. Come mai l’atto di licenziamento, oltre a non indicare in modo corretto la data della legge cui riferirsi, non comunica l’Organo giurisdizionale o l’Autorità cui presentare l’eventuale ricorso?

 

13. Come mai nell’esposto [allegato I], presentato al provveditore dal preside Piantoni, non risulta che il prof. Baldinu abbia accusato di corruzione oltre alle presidi Ariella Borghi e Maria Mazza anche il preside Valerio Alinovi, sul quale al momento dei fatti pendeva un procedimento presso la Procura della Repubblica, in seguito a una denuncia presentata dallo stesso professore, appena un anno prima, il 12.09.1995? (Il preside Alinovi, in qualità di presidente d’esame presso la SMS “Grossi” di Treviglio, rimproverò di “disguidi” il prof. Baldinu di fronte alla sua classe, il giorno dopo essere stato informato da lui di pressioni messe in atto dalla coordinatrice del corso per stranieri, Rita Carminati (residente a Osio Sotto), perché lo stesso professore gonfiasse nella relazione finale il numero dei partecipanti, onde non si rischiasse la soppressione dello stesso corso nell’anno seguente: cosa che avrebbe causato trasferimenti disagevoli per alcuni docenti) [allegato L].

 

14. Come mai i cinque documenti allegati all’esposto presentano o una strana datazione e/o delle coincidenze inquietanti?

1.     La “contestazione di addebiti” avviene dopo appena tre giorni di servizio e si articola in ben tre capi d’accusa;

2.     L’“avvertimento scritto” è irrogato dopo sei giorni dalla scadenza delle formali giustificazioni;

3.     La lettera al preside Piantoni della prof,ssa Giuditta Tinaglia (residente a Osio Sotto), è datata anch’essa a distanza di sei giorni dai fatti riferiti contro il prof. Baldinu;

4.     La lettera dei genitori è datata cinque giorni dopo che il preside Piantoni si accorge per caso delle “anomalie didattico-metodologiche”;

5.     Il verbale del Consiglio di classe, relegato chissà perché in fondo alla lista, è scritto dal prof. Roberto Cacciaguerra anch’egli residente a Osio Sotto.

 

15. Come mai il preside Piantoni, che, secondo gli atti, in data 29.10.96 riceve “un’offesa personale della propria dignità” e in data 04.11.96 è accusato di corruzione dal prof. Baldinu, non ritiene opportuno sporgere denuncia per offesa e calunnia?

 

16. Come mai una decina circa di denunce, presentate dal prof. Baldinu a partire dal 1997 contro il preside Piantoni e i suoi collaboratori, sono tutte archiviate nel volgere di un anno, mentre quella contro il preside Alinovi matura l’estinzione del reato con caduta in prescrizione (2001) per superamento dei termini di discussione della causa? [allegato M]

 

17. Come mai un ricorso contro un licenziamento, disposto dopo appena quattordici giorni di lavoro effettivo e le cui motivazioni secondo l’atto di decreto non lascerebbero “margini di dubbio”, si trascina per ben sei anni?

 

18. Come mai i provveditori, Campese prima e De Rosa poi, la presidentessa Sposato della Commissione Ricorsi, il presidente Lo Papa del Consiglio Nazionale della P.I. e il ministro Berlinguer, studiando gli atti, non danno importanza al difetto di imparzialità così chiaramente deducibile dal principale documento, cioè dal verbale del Consiglio di classe del 29.10.96, che il preside Piantoni approva con la propria firma e che contiene una frase di singolare gravità: ”Il preside ritiene inaccettabile il comportamento del prof. Baldinu che implica un’offesa personale della propria autorità e dignità e abbandona il Consiglio di classe”?

 

19. Come mai le stesse autorità, se colgono la grave inimicizia personale del preside verso il prof. Baldinu, non dichiarano d’ufficio la nullità del decreto di licenziamento, firmato dallo stesso capo d’istituto, e del conseguente depennamento da tutte le graduatorie scolastiche, così come la nullità di ogni altro atto prodotto dallo stesso preside a danno del professore, partendo dalla data del 29.10.96, e cioè anche la nullità dell’ “avvertimento scritto” del 04.11.96? (violazione di un precetto fondante l’art. 158 del CPC)

 

20. Come mai, in considerazione dei molteplici danni economici e morali che il prof. Baldinu conseguentemente subisce, egli, dal punto di vista fisico, perde, nel frattempo, solo un occhio [allegato N], mentre tutte le autorità alle quali presenta ricorso, pur immuni dagli stessi danni economici e morali, sembrano colpite fisicamente da totale cecità?

 

21. Come mai, infatti, le autorità suddette non vedono che nella relazione (esposto del 06.11.96) del preside Piantoni è del tutto assente il rilievo proprio dell’offesa personale lamentata nel verbale del Consiglio di classe?

 

22. Come mai i provveditori Campese e De Rosa, la presidentessa Sposato, il presidente Lo Papa e il ministro Berlinguer non vedono che tra il punto “c” e il punto “d“ della relazione del preside Piantoni c’è una menzogna grossa come una casa, che da sola basta a smascherare le impronte di un pericoloso criminale politico-amministrativo, perfettamente in grado per la posizione che occupa di mettere in piedi una fedele banda di complici per la più classica delle farse?

 

23. Come mai non vedono che il preside Piantoni, sentita la frase “oscuramente minacciosa”, “la scuola salta”, non adotta immediatamente i più opportuni provvedimenti in conformità della massima a cui da sempre dice di attenersi, e cioè “maxima debetur puero reverentia”, ma procede, come se niente fosse, a irrogare “comunque” e in “giornata” la sanzione annunciata, infischiandosene di chiarire la minaccia e così di mettere massimamente al riparo da eventuali rischi la scolaresca?

 

24. Come mai non vedono che il preside Piantoni, secondo quanto emerge dal suo esposto (relazione) al provveditore, in data 04 novembre sente e fa registrare frasi il cui senso gli appare oscuro, ma che trascura di approfondire, tipo “Preside qui la cosa per lei si fa grave”, “la scuola salta” e “la contestazione addebiti è ispirata dalla corruzione”, e tutto questo senza che lo stesso capo d’istituto riferisca di aver avviato il minimo e naturale tentativo di tranquillizzare un docente che sembra aver perso il lume della ragione, ma al contrario riferendo che egli stesso “tenta di troncare il discorso”, perché lo giudica “fumoso”; mentre, in data 06 novembre, il preside Piantoni, permettendo inspiegabilmente al professore di stare ancora a contatto con gli alunni, e poiché “gli è stato riferito” che il docente ha fatto scrivere “preghiere riparatrici”, il cui senso, invece, appare chiaro, preciso e opposto a “gesti inconsulti”, solo a questo punto e con quest’ultima motivazione fa intervenire i carabinieri di Fara d’Adda?

 

25. Come mai non vedono che la relazione dell’ispettore Del Giudice si chiude con la proposizione “adducendo un cattivo stato di salute” in netto contrasto con la richiesta del preside Piantoni di una “visita fiscale medico-collegiale che accerti l’idoneità psicofisica del docente”?

 

26. Come mai, in definitiva, le cinque autorità citate non vedono nelle relazioni del preside Piantoni e dell’ispettore Del Giudice che il prof. Baldinu, in modo civile, esercita il fondamentale diritto naturale di resistenza all’oppressione, affermato nell’art. 2, comma 2 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, e che, in una simile emergenza, qualche “anomalia didattico-metodologica”, conseguente alle anomalie normative sopra elencate, c’è sempre da aspettarsela?

 

27. Come mai l’ispettore non vede come si sta riducendo l’occhio sinistro del prof. Baldinu?

 

28. Come mai l’ispettore Del Giudice non guarda negli occhi il prof. Baldinu?

 

29. Come mai l’ispettore Del Giudice non riporta la menzogna della prof.ssa di Ed. Artistica Giuditta Tinaglia?

 

30. Come mai l’ispezione si svolge in presidenza e alla presenza di Gaetano, fratello del professore, e dei carabinieri, mentre il preside Piantoni siede in cattedra, in posizione di giudice?

 

31. Come mai, mentre il prof. Baldinu tenta di reagire esibendo a propria difesa un atto che attesta la malafede del preside Piantoni, costui chiude definitivamente il colloquio ispettivo urlando contro il professore “internatelo!”?

 

32. Come mai il maresciallo Carrozza allontana il prof. Baldinu dalla presidenza?

 

 

* * *

 

Si allegano i seguenti atti e documenti:

 

A:  Decreto di licenziamento

B.  Verbale del Consiglio di classe del 29 ottobre 1996

C:  Atto di avvio del procedimento disciplinare

D:  Relazione dell’ispettore Pasquale Del Giudice

E:  Atto di depennamento

F:  Avvertimento scritto

G:  Rimessione in termini (decreto del Presidente  Repubblica)

H:  Risposta della Commissione Ricorsi all’avv. Mario Urigo

I :  Esposto del preside Piantoni al provveditore

L:  Denuncia del prof. Baldinu contro il preside Valerio Alinovi

M: Atto di avviso di archiviazione della denuncia (allegato L)

N:  Cartella clinica (Divisione oculistica H. “San Raffaele”-MI)

 

Brescia, 03 marzo 2003                                           

Prof. Salvatore Baldinu

 

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