ANALISI DEI DOCUMENTI 28 e 29  

La brevissima “relazione” (doc. 28) dell’Ispettore Tecnico Pasquale Del Giudice la dice molto lunga sulla serietà del suo impegno nel comprendere una situazione di tensione e confusione: la faccenda non merita per lui più di diciannove righe. Un simile atto dovrebbe essere, esso sì, sottoposto ad un’accurata indagine ispettiva!

Né la presenza dei rappresentanti dei Carabinieri e del Sindaco la gravità della situazione hanno bisogno per l’Ispettore di un minimo di spiegazione.

Per il dott. Del Giudice è sufficiente che gli atti esibiti dal Preside denotino almeno confusione nel docente per fargli concludere che il prof. Piantoni dice il vero; per lo stesso Ispettore è evidentemente da scartare l’ipotesi che sia il Preside a non raccontarla giusta, perché, se fosse proprio il prof. Piantoni l’artefice della confusione, beh allora il prof. Baldinu Salvatore non la denoterebbe (almeno?!); ed è, conseguentemente, lo scarto arbitrario di quest’ipotesi a far ritenere in definitivaun provvedimento di allontanamento immediato a danno del docente.

Su un pregiudiziale credito dell’Ispettore a favore del Preside è davvero certo che il preminente interesse degli alunni va salvaguardato?

La precostituzione del giudizio da parte del dott. Del Giudice è resa con molta evidenza dall’ultimo capoverso della sua relazione:

-Il sottoscritto ha anche cercato di dialogare con il docente: è un riferimento che serve solo a coprire il senso di vergogna di un resoconto così sfrontatamente breve per un giudizio tanto grave. Si tratta di una frase per allungare un po’, tradita in quest’intento da quell’anche, che dimostra come l’Ispettore abbia considerato il dialogare con il docente del tutto marginale o addirittura non necessario. L’ordine del discorso avrebbe dovuto porre un simile riferimento al centro della relazione: infatti, la prima cosa da fare era leggere bene e approfondire gli atti esibiti dal Preside, che come si è visto presentano evidenti contraddizioni (si ricorda il rapporto tra le lettere c e d dell’Esposto al Provveditore, doc.19); la seconda cosa da fare (e non l’ultima, come appare nella relazione dell’Ispettore) era proprio dialogare con il docente, magari non alla presenza del Preside e del Responsabile amministrativo (parti in causa coinvolte personalmente, così come traspare dall’Esposto del prof. Piantoni). La terza e ultima cosa da fare era certamente decidere nel merito, ma solo dopo aver accordato un tempo congruo alla gravità delle accuse formulate nello stesso Esposto, del quale fino al momento dell’ispezione non avevo avuto alcuna notifica (copia di esso mi è stata rilasciata solo ad oltre un mese di distanza in data 17 novembre, in seguito a formale richiesta di accesso agli atti). Nel volgere di qualche ora, invece, l’Ispettore Del giudice decide l’allontanamento immediato di un docente con circa due lustri di esperienza lavorativa nella scuola perché, dopo pochi minuti, si sarebbe rifiutato di continuare nel dialogo adducendo un cattivo stato di salute.

Quest’ultima sbalorditiva conclusione, che non crede a un cattivo stato di salute, è in aperto contrasto con quella dell’Esposto del Preside, che richiede pertanto una visita medico fiscale collegiale che accerti l’idoneità psicofisica del docente.

Come mai il dott. Del Giudice non fa propria la richiesta conclusiva del prof. Piantoni? Evidentemente su quel punto il Preside era per lui completamente fuori strada, specialmente dopo le precise domande da me poste sul comportamento della prof. Tinaglia. Una procedura simile, poi, mi avrebbe concesso appunto del tempo davvero prezioso, con il quale far luce sulla reale causa della confusione; e, così, avrei potuto dimostrare in tempo utile che essa era costituzionalmente ascrivibile al prof. Piantoni, come fin qui ho fatto attraverso l’attenta analisi dei suoi atti. Un duro lavoro questo mio, che l’Ispettore non deve aver ritenuto di propria competenza e convenienza. Al contrario, bisognava che il Preside proteggesse la collega Tinaglia: e l’unico modo per salvarla era che il medesimo docente rifiutasse di continuare nel dialogo. Ecco cosa significa la frase sibillina: considerato che la gravità della situazione non appare altrimenti sanabile. E’, dunque, la gravità della situazione della prof. Tinaglia che ha bisogno di essere risanata! E’ meglio, perciò, non affidare il caso ad una visita medica, per non intralciare il disegno vessatorio del prof. Piantoni ai miei danni.

Sul decreto del Preside (doc. 29) ci sarebbe a questo punto ben poco da dire dopo l’analisi del resoconto dell’Ispettore: infatti, sulla base della relazione prodotta dall’Ispettore Tecnico incaricato Del Giudice Pasquale il prof. Piantoni decide interamente (la richiama per ben tre volte di seguito) il licenziamento, con effetto immediato, del Prof. Baldinu, per “scarso rendimento”. E’, però, divertente ma anche sconcertante mostrare che la relazione dell’Ispettore si basa unicamente, a sua volta, su quella del prof. Piantoni (l’Esposto al Provveditore, doc. 19): entrambi gli autori degli atti in analisi (doc. 28 e 29) indicano come fondamento l’uno una relazione dell’altro. Per la precisione, il decreto del Preside si fonda sulla relazione dell’Ispettore; e questa l’unica cosa di nuovo che aggiunge all’Esposto del Preside è trasformare la richiesta di una visita medico fiscale collegiale… in un provvedimento di allontanamento immediato. In pratica il compito del dott. Del Giudice si è limitato ad indicare al Preside un cambio di prospettiva, rimpallandogli una decisione che lo stesso prof. Piantoni aveva già richiesto al Provveditore. La conclusione è che nessuna ispezione ha seriamente accertato l’assoluta incapacità del prof. Baldinu Salvatore di svolgere un’attività didattico-metodologica e di instaurare un rapporto educativo degli allievi a lui affidati. D’altra parte, l’attendibilità di dieci anni di insegnamento poteva davvero essere compromessa nel giro di qualche ora, senza ricorrere al parere di un medico?! Nessun’ispezione, dunque, o, se si preferisce, un’ispezione con risultato nullo: e, in via definitiva, il decreto del prof. Piantoni, richiamando per tre volte la relazione dell’Ispettore Del Giudice, si fonda su un triplice nulla.

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